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57. Def. I. Pei* elemento fondamentale o per elemento intendiamo una prima
forma qualunque data, e chiameremo elementi fondamentali tutte le forme ad
essa identiche (def. Ili, 9) i).
Def. II. Considerando più elementi dati distinti (def. V, 8) diremo anche
che hanno una posizione diversa (oss. Ili e def. VI, 9).
Oss. I. In generale dnnqne dovremo tener conto del modo con cui sono posti
gli elementi (oss. I e def. I. 38).
Def. Ili. Anziché dire un elemento diremo anche due o più elementi coin
cidenti s ). Due elementi invece che non sono lo stesso elemento ma potranno
essere considerati in qualche modo come un solo elemento, si diranno coinci
denti rispetto al modo anzidetto. Se dovremo distinguere l’un caso dall’altro, di
remo che nel primo caso coincidono in senso assoluto o assolutamente, mentre
nel secondo caso diremo che coincidono in senso relativo o relativamente.
E se coincidono in senso relativo in diversi modi bisogna dire rispetto a
quale di questi modi coincidono.
Oss. II- In generale però quando parleremo di due o più elementi intenderemo
che non siano lo stesso elemento e quindi siano distinti. E se diremo due o più ele
menti qualunque intenderemo elementi distinti, qualunque siano le loro relazioni di
posizione (def. Vili, 13), eccetto che non si dica diversamente.
Def. IV. In generale per forma intenderemo in seguito un sistema deter
minato da elementi (def. 1, 11), sebbene anche l’elemento sia una forma (def. I).
Def. V. Forme determinate da elementi differenti saranno dette forme di
diversa posizione anche se identiche (oss. Ili e def. VI, 9); e coincidenti se i
loro elementi coincidono (def. III).
Ind. Indicheremo generalmente gli elementi con lettere majuscole e le for
me con lettere minuscole.
58. Def. I. L’insieme dei contrassegni comuni di una forma che sono suffi
cienti a distinguerla dalle altre forme (def. I, 9 ed es. 10) e sono indipendenti
fra loro, dicesi legge di determinazione della forma.
Def. II. Se la forma si considera come data, la legge di determinazione
si chiama legge di esistenza, se si considera invece come costruita (def. II, 10)
dicesi legge di costruzione o di generazione della forma.
Oss. I. Se gli elementi di una forma sono costruiti prima colla legge di costru
zione possiamo supporli poi dati (I, 18), e la legge di costruzione diventa legge di
esistenza; se invece sono dati e si vuole costruirli, la legge di esistenza diventa legge
di generazione.
Def. III. La rappresentazione in parole della legge di determinazione di
una forma dicesi definizione della forma.
Oss. II. Possono forme diverse avere una comune proprietà, ma allora questa
proprietà se serve a definire il loro tutto o insieme, non serve a determinare nes
suna di esse singolarmente, e oltre alla comune proprietà occorreranno altre pro
prietà speciali per determinare ciascuna di esse.
Def. IV. Riferire una forma ad altre forme significa considerare il gruppo
dato dalla prima colle forme date. Queste si chiamano forme di riferimento.
1) Qui non intendiamo dunque che l’elemento non abbia in só parte alcuna.
2) Vedi anche def. v. 8.